Il Registro delle opposizioni 2.0 sta funzionando?

Il ROP (Registro Pubblico delle Opposizioni) riesce effettivamente a tutelare con efficacia tutti i numeri di telefono, sia fissi che mobili, dal telemarketing aggressivo?

Partiamo dal caro vecchio Dlgs 196/2003

L’articolo chiave per comprendere ciò di cui stiamo parlando è il 130 comma 3-bis del Dlgs 196/2003:

(…) il trattamento dei dati (…), mediante l’impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all’articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni.

Quindi: per i trattamenti di cui sopra, vige il principio dell’opt-out, ovvero contraente ed utente si devono in qualche modo opporre alla ricezione di informazioni pubblicitarie se queste vengono veicolate a mezzo di telefono o posta cartacea.

L’RPO 2.0: cos’è?

Il Registro pubblico delle opposizioni (RPO), originariamente riservato alle sole utenze presenti negli elenchi telefonici pubblici, è stato esteso a tutti i numeri nazionali riservati, inclusi i cellulari. Ora è possibile iscrivere al servizio tutti i numeri per cui non si intende ricevere proposte di telemarketing.

Precisamente, l’intestatario può iscrivere tutti i propri numeri di telefono fissi e mobili, sia quelli presenti negli elenchi telefonici pubblici sia quelli riservati. L’iscrizione al RPO impedisce da parte degli Operatori il trattamento dei dati personali degli utenti per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato.

Cosa succede dopo l’iscrizione al RPO?

L’iscrizione al RPO annulla i consensi al telemarketing e alla cessione a terzi di dati personali eventualmente rilasciati in precedenza per finalità promozionali, come ad esempio in occasione di: campagne promozionali, attivazione di tessere per la raccolta punti (fidelity card), adesione a scontistica e ad altri strumenti di fidelizzazione della clientela ecc.

La revoca dei consensi ha efficacia sia sulle chiamate effettuate con operatore umano sia su quelle automatizzate.

Dopo l’iscrizione al RPO è possibile ricevere solo chiamate autorizzate nell’ambito di contratti attivi o cessati da non più di 30 giorni e quelle per cui l’interessato abbia rilasciato un apposito consenso successivamente alla data di iscrizione al RPO.

Telemarketing: istruzioni per l’uso

Ogni Organizzazione che desidera svolgere attività di marketing e ricerche e di mercato mediante il telefono e/o la posta cartacea, deve:

  • iscriversi all’RPO «Area Operatore»
  • comunicare la lista con i dati che intende contattare su base almeno mensile

Il Gestore del RPO, mettendo a confronto le informazioni contenute nel Registro delle Opposizioni e la lista dei contatti fornita dall’Operatore, eliminerà da quest’ultima tutti i dati degli Interessati che hanno richiesto di non ricevere comunicazioni commerciali indesiderate, tramite telefono e/o posta cartacea.

Dopo la consultazione del Registro, in caso di opt-out, l’Operatore dovrà verificare altre circostanze prima di chiamare i numeri esclusi dalla propria lista, come le seguenti condizioni:

  • se ha ricevuto un consenso specifico
  • la data in cui lo ha ricevuto (se successiva all’iscrizione al RPO)

Da questi controlli successivi dipende la legittimità della chiamata.

Gli Operatori che effettuano attività di telemarketing sono, pertanto, obbligati a

  • consultare mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, l’RPO e
  • provvedere all’aggiornamento delle proprie liste

La consultazione del RPO da parte di ciascun Operatore ha efficacia:

  • pari a quindici giorni per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono
  • pari a trenta giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l’impiego della posta cartacea.

Il registro pubblico delle opposizioni sta funzionando?

Da un articolo pubblicato su Il Sole24Ore, emerge che nei mesi di agosto e settembre  “sono state circa 1.700 le segnalazioni al Garante per la protezione dei dati personali da parte di utenti che lamentano di essere stati contattati per proposte commerciali nonostante fossero iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si sono quasi triplicate.”

Un buon segnale?

  • Si, perché significa che gli Interessati sono sempre più consapevoli dei propri diritti e degli strumenti di tutela
  • No, perché evidentemente le nuove regole vengono spesso ignorate degli Operatori.

Che fare se, dopo l’iscrizione all’RPO, le telefonate continuano?

Per opporsi ad ulteriori futuri contatti da parte dell’operatore economico nel cui interesse la comunicazione promozionale è effettuata (ad esempio, una compagnia telefonica, un operatore del settore energetico, assicurativo, bancario, ecc.) l’interessato può esercitare direttamente nei suoi confronti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR.

In particolare, con riferimento alla numerazione telefonica oggetto di contatto, l’interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, integrazione, aggiornamento, cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

Rispetto all’esercizio di tali diritti, il titolare del trattamento deve fornire riscontro all’interessato “senza ritardo”, al più tardi entro un mese dal ricevimento dell’istanza (il termine è prorogabile in casi particolari fino a tre mesi).

Il reclamo al Garante della Privacy

Se nonostante tutto questo manca il riscontro da parte dell’operatore economico e/o continuano le chiamate promozionali dallo stesso, l’interessato può presentare un reclamo o una segnalazione al Garante, indicando le telefonate ricevute e, se del caso, allegando la prova dell’avvenuto esercizio dei diritti previsti dal regolamento (ad esempio, allegando copia della PEC o della mail inviata, del fax, della raccomandata con a.r.) e ogni ulteriore elemento che possa rivelarsi utile ai fini dell’avvio dell’istruttoria.

Le sanzioni

In caso di violazione del diritto di opposizione, le sanzioni possono arrivare fino a 20 milioni di euro o per le imprese fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.


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