La gestione della sicurezza di appalti e subappalti è da sempre oggetto di dubbi, di scontri e di errori. Non è certo un caso che la Corte di Cassazione sia intervenuta più volte per chiarire come funziona effettivamente la procedura di gestione sicurezza degli appalti. Già nel 2015, con la sentenza 22032/2015, la Corte aveva infatti precisato che la nomina di un coordinatore per la progettazione e di un coordinatore per l’esecuzione dei lavori non esonera in nessun modo il committente stesso dei lavori dal verificare accortamente l’adempimento di tutti gli obblighi relativi alla sicurezza. Ma come funziona, nello specifico, il subappalto della sicurezza in cantiere? A chiarire definitivamente la questione è arrivata una nuova sentenza della Corte di Cassazione, la quale si rifà all’articolo 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 8, contenente il Testo unico in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’obbligo della ditta affidataria non viene mai meno

La sentenza della Corte di Cassazione non lascia spazio a dubbi: l’obbligo del datore di lavoro dell’impresa affidataria non viene meno nemmeno nel caso in cui questa non partecipi direttamente all’esecuzione dei lavori. In ogni caso, dunque, nella gestione degli appalti per la sicurezza, l’impresa affidataria deve verificare la condizione di sicurezza del cantiere. La sentenza è stata emessa in seguito al ricorso in Cassazione di un’impresa alla quale era stata contestata l’irregolarità di un ponteggio (costruito in occasione dei lavori di manutenzione di una scuola elementare), il quale al momento della verifica era risultato privo di alcuni elementi obbligatori, come parapetti e fermapiedi, atti a garantire la protezione dei lavoratori. C’è poi da sottolineare che lo stesso ponteggio risultava ancorato in modo insufficiente, così da non fornire sufficienti garanzie contro il ribaltamento.

Le accuse

Prima di ricorrere in Cassazione, l’impresa affidataria era stata condannata al pagamento di 400 euro per l’omissione dell’ancoraggio obbligatorio del ponteggio (per il reato di cui all’art. 125, comma 6, del D. Lgs. n. 81 del 2008). Oltre a questa sanzione, l’azienda era a giudizio per l’omissione del necessario allestimento lungo tutto il perimetro della scuola per scongiurare la caduta di persone e di cose nel vuoto, per l’omessa predisposizione del progetto del ponteggio, per il mancato allestimento di un ponteggio idoneo a scongiurare i rischi di caduta di cose e di persone dall’altro e infine per l’allestimento di un ponteggio non effettuato a regola d’arte.

Il ricorso dell’impresa

Portatasi di fronte alla Corte di Cassazione, l’impresa affidataria ha voluto evidenziare quelli che, a suo parere, erano gli errori del Tribunale: a suo dire il ponteggio rientrava in toto nelle opere affidate ad un’impresa subappaltatrice. L’istruttoria, inoltre, non evidenziava in alcun modo degli elementi che potessero portare a pensare che il ponteggio fosse stato allestito dai propri lavoratori, e durante il sopralluogo lo stesso risultava utilizzato dai lavori dell’impresa subappaltatrice.

La sentenza della corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato in toto il ricorso dell’impresa affidataria, adducendo tra l’altro che l’ispettore del lavoro aveva verificato che alcuni lavoratori (tra i quali un dipendente della ditta affidataria) erano stati trovati a lavorare sul tetto della scuola senza cinture di sicurezza e senza punti di ancoraggio, elementi che non potevano non aggravare il fatto oggettivo che il ponteggio fosse incompleto ed inadeguato.

La Corte ha rimarcato la conferma della sentenza del tribunale affermando che – come riportato dall’art. 125, comma 6, del D. Lgs. n. 81 del 2008 – anche laddove non sia coinvolto nell’allestimento del ponteggio sul quale poi opereranno alcuni suoi dipendenti, il datore di lavoro è in ogni caso obbligato ad accertarsi che lo stesso ponteggio risponda ai requisiti obbligatori di sicurezza. Entrando nel merito della gestione della sicurezza di appalti e subappalti, quindi, il fatto che i lavori siano stati – anche integralmente – subappaltati ad altre imprese non cambia la situazione: il titolare del rapporto di lavoro deve sempre valutare tutti i rischi ai quali possono essere sottoposti i dipendenti.

A tutto questo va poi sommato il fatto che, come ribadito in fase finale dalla Corte di Cassazione, l’art. 97 del D. Lgs. n. 81 del 2008 prevede che l’impresa affidataria verifichi a prescindere le condizioni di sicurezza dei lavori affidati a terzi. «L’impresa affidataria dei lavori, dunque, anche quando ne subappalti l’integrale esecuzione ad altre imprese, deve comunque verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e del piano di sicurezza e coordinamento» ha chiosato la Corte, precisando che «l’eventualità che l’impresa subappaltatrice abbia direttamente apprestato il ponteggio non esonera l’impresa affidataria dall’obbligo di verifica imposto dall’art. 97, comma 1, d.lgs. n. 81, cit., né da quelli ben più pregnanti previsti dall’art. 26, comma 2».