Il Decreto-legge 19/24, introdotto in risposta alle recenti tragedie sul lavoro in Italia, introduce nuovi reati e aumenta le pene esistenti. Il decreto introduce la “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi nei cantieri temporanei e mobili, ma presenta criticità, tra le quali l’incertezza sulla modalità di decurtazione dei crediti e la mancanza di chiarezza su come reintegrare i crediti decurtati. Tali criticità potranno essere risolte con un approccio programmato, riflessivo e partecipativo per affrontare efficacemente la sicurezza sul lavoro.

Normativa a guasto

Il Decreto-legge 19/24 ha di fatto introdotto una serie di nuovi reati e aumentato le pene per quelli già esistenti, in un tentativo di invertire una rotta, che si è dimostrata nel corso degli ultimi mesi sempre più fuori controllo. La rapida sequenza della strage ferroviaria di Brandizzo, poi il cantiere di Firenze e la diga di Suviana, con in ultimo la tragedia di Palermo, crea i presupposti per un vero e proprio allarme nazionale, con gli incidenti mortali in rapido aumento nei primi mesi del 2024 (gli incidenti mortali segnano un +19% rispetto all’ anno precedente; le malattie professionali del primo bimestre del 2024 sono il 36 % in più dell’anno precedente e il 75% in più rispetto allo stesso periodo del 2022).

Il decreto introduce nuovi strumenti di controllo. La norma appare, ad oggi, più orientata verso gli enti di controllo piuttosto che verso il mondo delle imprese.

Le aspettative maggiori sull’onda degli eventi riguardavano, in effetti, regole più stringenti sul sistema degli appalti al ribasso e sulla eventuale possibilità di creare strutture pubbliche o partecipate in grado di aiutare i datori di lavoro a valutare i rischi in anticipo, come già avviene in molti paesi europei. Altre proposte riguardavano l’opportunità di rivedere il modello di responsabilità amministrativa ex D.Lgs 231/01, che ad oggi rimane uno strumento efficace ma poco applicato.

Il Decreto-legge 19/24 introduce anche la cosiddetta “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili. La legge di conversione del DL 19 del 2024 ha poi apportato correzioni significative al testo originale. Questo intervento era stato richiesto da molte parti, mettendo in luce l’inadeguatezza di un intervento d’urgenza tramite decreto-legge.

Il nuovo articolo 27 del testo unico (D.Lgs 81/2008) è stato rivisto sia dal punto di vista ortografico che sostanziale. L’obiettivo è semplificare la procedura amministrativa per il rilascio della patente attraverso l’autocertificazione. In caso di false dichiarazioni, la patente viene revocata e può essere rilasciata solo dopo un anno. La legge di conversione ha anche ampliato la categoria dei soggetti obbligati a possedere la patente. Ora sono esenti solo le imprese con una SOA in classifica pari o superiore alla terza. Permangono dubbi sul criterio utilizzato per scegliere quali soggetti includere o escludere dalla nuova normativa e su quali parametri.

Ma allora che cos’è la patente a crediti per la sicurezza sul lavoro?

Questo nuovo sistema attribuisce una patente con un punteggio iniziale di trenta crediti, che possono essere decurtati in caso di commissione di alcune infrazioni antinfortunistiche e/o in base alle violazioni accertate e ai provvedimenti definitivi emanati dall’autorità di controllo e da quella giudiziaria. Il nuovo sistema della patente a punti in edilizia presenta alcune criticità:

  1. L’incertezza sul momento in cui la decurtazione dei crediti può essere effettuata.
  2. La commistione tra responsabilità individuali e dell’impresa.
  3. La distinzione tra lesioni e malattie professionali, ai fini della decurtazione dei crediti.
  4. La mancata distinzione tra infortuni verificatisi all’interno dei cantieri e quelli verificatisi al di fuori dell’attività disciplinata dal titolo IV del D.Lgs 81/08 (quindi infortuni verificatisi al di fuori del cantiere possono comunque decurtare crediti alla azienda)

La patente a crediti, concettualmente molto simile al sistema già in vigore per la circolazione stradale, assegna a ogni impresa un plafond di trenta crediti. Questo sistema prevede la decurtazione dei crediti in caso di violazione delle norme antinfortunistiche da parte del datore di lavoro, dei dirigenti o dei preposti.

Ogni violazione accertata comporta una decurtazione di crediti, variabile da un minimo di cinque a un massimo di venti, a seconda della gravità della violazione. È prevista (ma ad oggi non definita) anche la possibilità di recuperare i crediti decurtati.

Tuttavia, dall’analisi del provvedimento normativo sono emerse alcune criticità. Una di queste riguarda il presupposto della decurtazione dei crediti. La legge prevede che la patente subisca decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi. Ad oggi, non è chiaro se questi due parametri debbano sussistere congiuntamente o disgiuntamente.

Le criticità maggiori

Una delle questioni più importanti nella normativa che regola il funzionamento della patente a punti per le imprese è l’identificazione del “provvedimento definitivo” necessario per la decurtazione dei crediti. Le tempistiche potrebbero cambiare e molto. Le violazioni che possono determinare la decurtazione dei crediti sono:

  • quelle connesse alle violazioni degli allegati I (rivisto) e XI del Dlgs 81/08
  • quelle relative all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (lavoro non regolato).
  • i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime.

Da più parti, infine, si solleva una questione meramente pratica. La decurtazione dei crediti potrebbe diventare un deterrente all’oblazione. Potrebbe infatti, almeno nei casi più gravi, essere preferibile affrontare un processo penale, con tutti i tempi (lunghi) del caso, in modo che l’azienda possa continuare a operare e avere la possibilità di giocare tutte le proprie carte difensive, sperando in eventuali prescrizioni (terminando così il cantiere in essere). Recenti sentenze della Corte Costituzionale hanno peraltro chiarito che eventuali prescrizioni non possono essere utilizzate per la decurtazione dei crediti.

Dubbi anche sulla procedura di decurtazione dei crediti. Nel decreto si parla dell’emissione di un “provvedimento definitivo”, necessario per la decurtazione dei crediti. Questo provvedimento, che può essere una sentenza di condanna, in Italia può richiedere anni per diventare definitivo.

Un altro punto di discussione di questi giorni riguarda cosa e come fare nel caso in cui il responsabile del reato non sia disponibile a partecipare ai corsi di formazione previsti da un decreto futuro, che saranno necessari per reintegrare i crediti decurtati. Così come non sono chiari, a oggi, eventuali altri comportamenti virtuosi come quello dell’adozione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01, che dovrebbero consentire l’acquisizione di cinque crediti, perché sembra che siano previsti solo per quelle imprese che non ne erano dotate al momento della commissione dell’illecito.

I Rischi di depotenziamento della nuova patente a crediti

Le criticità maggiori legate all’introduzione della patente a crediti per la sicurezza sul lavoro riguardano l’applicazione di un sistema che era già nelle more del Testo Unico dalla prima stesura del 2008, ma che per evidenti problemi di applicazione non aveva mai di fatto visto la luce. In primis, le conseguenze della decurtazione dei crediti della patente: quando i crediti sono inferiori a quindici, le imprese e i lavoratori autonomi non possono operare nei cantieri temporanei o mobili. Questo divieto potrebbe generare contenziosi di carattere civile con riferimento agli obblighi contrattuali già assunti e a riflessi sulle opere pubbliche. Anche l’accertamento dello stato di avanzamento dell’opera non è mai così semplice e lineare e potrebbe creare problemi interpretativi e relativi ricorsi.

Infine è prevedibile che l’efficacia preventiva del nuovo sistema di qualificazione possa essere molto depotenziata dal fatto che la decurtazione dei crediti, almeno con riferimento agli eventi di rilievo penale, consegua a una sentenza che interviene anni dopo i fatti. Anche la legge non affronta la questione cruciale: sarà necessario attendere la sentenza di condanna per la revoca della patente o l’Amministrazione può procedere indipendentemente? Questa omissione potrebbe avere conseguenze significative per le imprese, in particolare in caso di errori amministrativi, ma più semplicemente nel dubbio, potrebbe portare le imprese a cercare di aggirare il sistema mediante trasformazioni societarie o cessioni di aziende, o più semplicemente allungando e/o moltiplicando i procedimenti.

Infine, la legge prevede che in caso di commissione di più violazioni nell’ambito dello stesso accertamento ispettivo, i crediti da decurtare siano determinati in misura non superiore al doppio della violazione più grave.

Il Ministero del Lavoro potrà anche estendere l’ambito di applicazione della patente a crediti ad altri “ambiti di attività”.

In conclusione, la norma è operativa e dal primo ottobre 2024 sarà realtà. Le difficoltà di applicazione sono evidenti, ma nonostante le criticità, il Decreto-legge 19/24 rappresenta un passo che può diventare anche significativo verso la sicurezza sul lavoro dell’intero comparto cantieristico. Il suo successo dipenderà dalla capacità di affrontare le sfide emergenti e di adattarsi alle esigenze del settore.

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