Negli ultimi mesi, sono frequenti le sospensioni di attività piccole e medie in Italia, spesso legate a lavoro nero e gravi violazioni di sicurezza. Le modifiche al Dlgs 81/08, in vigore dal 2021, consentono la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni di sicurezza perché la Legge 215/2021 ha ripristinato questa possibilità.

Nello specifico, l’Allegato 1 del Dlgs 81/08 dettaglia le violazioni e le aziende devono affrontare sospensioni e sanzioni anche per violazioni ritenute dai più molto banali. La normativa, mirata a potenziare la sicurezza sul lavoro, offre la possibilità di revoca della sospensione, ma passa attraverso il pagamento di pesanti sanzioni e il ripristino delle condizioni regolari di lavoro.

Le imprese, quindi, devono adottare misure preventive e garantire la conformità normativa per evitare conseguenze gravi, inclusa la sospensione delle attività. 

Rischio di sospensione per le imprese: di cosa tratta 

Negli ultimi mesi mi capita molto spesso di leggere sulla stampa che vengano sospese attività piccole e medio grandi. Basta una rapida ricerca sui motori di ricerca per rendersi conto della frequenza e della distribuzione su tutto il territorio nazionale, ma anche dei forti impatti che questi provvedimenti possono avere sulle attività. Spesso si parla di sanzioni a 5 o 6 zeri, che applicate su un ristorante o un esercizio commerciale, ne sanciscono la chiusura di fatto. 

Le motivazioni sono essenzialmente due: il lavoro nero e i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale dovuti a gravi violazioni in materia di sicurezza. 

Tralasciando il lavoro nero anche per l’ovvietà dei provvedimenti, proviamo a soffermarci su che cosa rischino le aziende, dopo le modifiche del Dlgs 81/08, di fatto entrate in vigore alla fine del 2021, ma che iniziano a farsi sentire in maniera pesante in questi ultimi mesi di applicazione effettiva. 

Le principali modifiche apportate alle leggi

Tra le modifiche principali della Legge 215/2021 (cd Decreto Draghi), la più significativa, e forse anche la meno conosciuta, riguarda la modifica dell’art. 14 che ha previsto un ripristino della possibilità di applicare la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Letteralmente il nuovo articolo 14 riformulato dal decreto Draghi prevede che: 

  1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normative, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. 

L’allegato 1, citato nelle ultime parole, è presente nel Testo Unico (Dlgs 81/08) già dalla sua prima stesura del 2008. In sede di prima applicazione del testo unico, una circolare del Min. del Lavoro (n.33 del 2009), ne ha di fatto limitato molto l’applicazione perché prevedeva che fosse applicato solo quando si riscontrava: 

1) Impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria (ergo in nero) oltre il 20 % del totale 

2) Condotte che reiteravano gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

Ed è proprio nel termine “reiterazione” che di fatto è avvenuta una sospensione del provvedimento dal 2009 al 2021. In pratica era necessario essere recidivi, quindi colti in fragrante non una ma ben due volte, reiterando i reati di cui sopra, per poter applicare il provvedimento di sospensione. Decisamente poco frequente. 

Il governo Draghi, alla fine del 2021 ha deciso di inasprire le sanzioni sulla salute e la sicurezza. È stata quindi abrogata la circolare, ripristinando il testo originario dell’Allegato 1,  in più aggiungendo delle sanzioni ulteriori. Con la Modifica del D.l. 146/21 (cd. Decreto Draghi) il meccanismo quindi diventa: 

1) riscontro della violazione  

2) applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale 

3) ravvedimento operoso da parte dell’impresa, che sana le carenze e procede con il pagamento della sanzione prevista dal testo unico 

4) richiesta di un sopralluogo da parte dell’ente che ha emesso il provvedimento per verificare il ravvedimento e/o produzione della documentazione che dimostri di aver sanato le carenze riscontrate. 

5) riapertura dell’azienda in seguito a pronunciamento favorevole dell’ente a seguito del pagamento di un’ulteriore sanzione 

Rischio sospensione: il nuovo testo di legge

Il nuovo testo di legge ripristina con piena forza l’Allegato 1 nel suo spirito originario. Il risultato più evidente è la sospensione di tutte le attività per gravi violazioni in materia di sicurezza. L’INL o i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali possono adottare il provvedimento di sospensione in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I.

Nell’ipotesi che sia riscontrata la violazione di una o più delle fattispecie previste, presupposto per la ripartenza è la revoca della sospensione.

Condizione obbligatoria è, in primis, l’accertamento preventivo del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, oltre che la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni stesse. Quindi per riaprire l’attività è necessario ottemperare a tutte le prescrizioni in maniera ottimale, previo sopralluogo dell’ente che ha emesso il provvedimento.

Da segnalare inoltre che per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ma il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione. 

I primi 4 punti dell’Allegato 1, vale a dire: 

1- Mancata elaborazione del DVR (documento di valutazione dei rischi)  

2 -Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione  

3- Mancata formazione e addestramento  

4- Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del RSPP 

prevedono la sospensione dell’attività a fronte della constatazione del mancato adempimento e per la revoca occorre pagare la sanzione prevista, adempiere a tutte le prescrizioni e infine pagare la somma aggiuntiva. Nel caso specifico della formazione, la sanzione aggiuntiva viene calcolata sul numero dei lavoratori interessati e può raggiungere cifre importanti. 

Seguono una serie di provvedimenti riferiti in primis ai cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV. 

Per cui per  

5. Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS) 

6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto 

7. Mancanza di protezioni verso il vuoto 

8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno 

9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 

10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 

11. Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) 

12-bis. Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto 

Anche in questo caso, per tutte le casistiche riferibili alla cantieristica il meccanismo è il medesimo:  

La SOSPENSIONE avviene quando viene accertata la violazione. 

Per la REVOCA del provvedimento di sospensione occorre: 

  1. Pagare la sanzione dedicata a ciascuna mancanza 
  1. Esibire la documentazione comprovante l’effettiva risoluzione della carenza riscontrata 
  1. Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000 (eccezion fatta per il solo punto 6 (mancata fornitura di DPI per cadute dall’ alto) che come per il precedente punto 3 (mancata formazione) parla di somma aggiuntiva di € 300 per ciascun lavoratore interessato. 

Infine ultimo ma non per importanza il punto 12 dell’Allegato 1. Nelle imprese di grandi dimensioni è sicuramente il problema principale. Parliamo di aziende organizzate che hanno adempiuto da anni alla valutazione dei rischi e alla predisposizione del piano di emergenza. Hanno sicuramente fatto formazione e costituito SPP.

Anche una vigilanza assidua potrebbe non evitare che un lavoratore decida di rimuovere sul momento una protezione di sicurezza su un macchinario o un’attrezzatura, il classico esempio è il carter rimosso e magari che si decida di farlo proprio in corrispondenza di una ispezione dell’ente di controllo. Nessuno crederà mai che è un’operazione momentanea e comunque la mancata vigilanza sarà oggettiva in ogni caso. Il punto 12 infatti cita:  

12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 

La SOSPENSIONE avviene allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi. La disposizione consente di adottare il provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica.  

Per la REVOCA del provvedimento di sospensione occorre: 

1. Pagare la sanzione Art. 71, co. 1, 2, 4, 7, 8: ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro  

2. Esibire documentazione, dell’avvenuto ripristino dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo. 

3. Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000 

Il rischio di sospensione: le soluzioni ad hoc per prevenire multe e sanzioni

Nel tempo si sono poi susseguite una serie di circolari di chiarimento da parte dell’INL, che hanno largamente chiarito l’operatività degli enti di controllo e diminuito di molto i margini di discrezionalità che in passato era possibile applicare, sulla base del principio di reiterazione. La novità, quindi, è che si è iniziato ad applicare su larga scala il provvedimento di sospensione e le sanzioni accessorie. 

Per evitare di incorrere in queste gravi violazioni, che di fatto comportano per il datore di lavoro l’applicazione certa di sanzioni penali, variabili in base alla gravità delle carenze riscontrate e che possono mettere a repentaglio il futuro delle imprese, è indispensabile produrre i documenti e ottemperare agli obblighi elencati, in maniera adeguata e trasparente. 

La digitalizzazione dei documenti, degli adempimenti e delle scadenze, facilita molto l’adempimento di tutti gli obblighi di salute e sicurezza, presenti nell’ordinamento italiano dal 2008. 


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