Il nuovo Dlgs 24/2023 mira a rafforzare la protezione dei soggetti segnalanti, comunemente noti come “whistleblowers”, che denunciano comportamenti, atti o omissioni dannosi per l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o di enti privati.

La normativa è applicabile dal 17 dicembre 2023 per le aziende private che hanno impiegato nell’ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato)

Per le Aziende over 249 dipendenti, il Decreto 24 è già applicato in toto dal 15 luglio 2023.

Cosa prevede la procedura whistleblowing? Chi sono i destinatari?

I destinatari di questa normativa sono definiti nell’articolo 3 del Decreto, e in particolare per quanto riguarda il settore privato, l’obbligo si applica anche alle imprese che non hanno adottato un MOG231 (modello previsto dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001), ma che soddisfano una delle seguenti condizioni:

  • impiego di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, nell’ultimo anno, oppure
  • operano in settori specifici come servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Il canale di segnalazione interno

L’articolo 6 del Decreto prevede l’attuazione di misure di sicurezza per le comunicazioni interne, con l’obbligo di garantire la riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte anche attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche dotate di sistemi di crittografia.

Per la gestione del canale di segnalazione interno, deve essere designata una persona o un ufficio autonomo specificamente formati: la gestione del canale può anche essere affidata ad un soggetto esterno (fornitore).

Informativa Privacy whistleblowing

L’articolo 13 disciplina la protezione dei dati personali relativi alle segnalazioni, estendendo le tutele del GDPR e del Codice privacy a tutto il processo di segnalazione.

Tra gli altri, oltre alle distinte Informative destinate ai segnalanti e alle persone coinvolte, l’articolo 13 precisa che i dati non rilevanti per la segnalazione devono essere immediatamente cancellati, in conformità con i principi del GDPR che impongono il rispetto dei principi di finalità e minimizzazione del trattamento.

Il decreto richiama anche il rispetto dei diritti degli interessati, come definito negli articoli 15 e successivi del GDPR. Tuttavia, è importante notare che l’articolo 2 undecies del Codice privacy individua delle eccezioni all’esercizio dei diritti in alcune circostanze, alcune delle quali si sovrappongono alle tutele dei segnalanti.

Ruoli privacy

Il soggetto che riceve la segnalazione agisce come titolare del trattamento ed è tenuto a fornire informazioni specifiche nel rispetto del principio di trasparenza e degli articoli 13 e 14 del GDPR ai segnalanti e alle persone coinvolte.

Inoltre, deve implementare misure di sicurezza specifiche per garantire la riservatezza delle informazioni.

La gestione corretta dei soggetti coinvolti nel trattamento è fondamentale per garantire l’accountability richiesta dal GDPR e impone l’obbligo di nominare i soggetti coinvolti nel trattamento in conformità con le disposizioni del GDPR: autorizzati oppure responsabili del trattamento, se soggetti esterni all’azienda.

Sicurezza prima di tutto!

I titolari del trattamento devono ricevere le segnalazioni e adottare misure tecniche e organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

Questo processo richiede la mappatura dei flussi di dati e l’implementazione di misure di sicurezza sia dal punto di vista tecnico (sicurezza informatica e fisica) che organizzativo (procedure e formazione).

La valutazione d’impatto – DPIA

L’articolo 13 del Decreto impone ai soggetti destinatari della normativa di adottare misure per proteggere i dati personali dei segnalanti sulla base di una valutazione d’impatto (DPIA), come previsto nell’articolo 35 del GDPR.

Nella valutazione d’impatto, è importante considerare anche i rischi legati ai fornitori coinvolti (es: fornitori della piattaforma informatica di segnalazione o gestori delle segnalazioni) nel processo di segnalazione, in linea con l’articolo 28 del GDPR, che impone una valutazione preventiva delle garanzie offerte dai responsabili del trattamento prima di affidare loro l’incarico.

La conservazione dei dati

Per quanto riguarda il periodo di conservazione dei dati, l’articolo 14 del Decreto stabilisce che le segnalazioni, sia interne che esterne, e la relativa documentazione devono essere conservate nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, per un periodo non superiore a 5 anni a partire dalla data dell’esito finale della procedura di segnalazione.

Mancata o non corretta applicazione del Decreto

Il segnalante ha il diritto di rivolgersi all’Autorità competente, ANAC, alle seguenti condizioni:

  • se il canale interno obbligatorio non è attivo oppure è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal Decreto 24 in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni
  • la persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure questa potrebbe determinare rischio di ritorsione
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In caso di violazione della riservatezza o di ostacoli alla segnalazione, l’articolo 21 prevede sanzioni con un massimo edittale di cinquanta mila euro.


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