Lo scorso 10 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo relativo al nuovo Codice della Crisi di impresa, il quale tra le altre cose introduce le procedure di allerta crisi d’impresa.

L’obiettivo è quello di potenziare gli strumenti atti a scongiurare il fallimento – il quale, d’ora in poi, dovrà in ogni caso essere indicato con il termine liquidazione giudiziale – e quindi di prevenire per quanto possibile delle situazioni drastiche e di non ritorno per le aziende. La prima mossa, in questo senso, è quella di distinguere in modo netto lo stato di crisi da quello di insolvenza, così da agire in modo nettamente diverso in base al reale status dell’impresa.

Le procedure di allerta crisi d’impresa

Con la nuova Legge si ha dunque a che fare con due tipi di procedure per la crisi d’impresa, e quindi con un primo sistema di allerta interna e con secondo sistema di allerta esterna.

Nel dettaglio, le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi sono state specificate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 2019: in questa sede si spiega che le allerte devono essere adottate in modo autonomo, con l’aiuto degli organi di controllo, senza coinvolgere in nessun modo i creditori.

Solamente nel momento in cui la crisi non risulti risolvibile internamente sarà possibile rivolgersi a un nuovo organismo di composizione della crisi, per l’appunto l’istituto della composizione assistita della crisi d’impresa, così come concepito a livello delle Camere di Commercio. In questo caso i creditori verranno chiamati in causa, con l’istituto a individuare una soluzione stragiudiziale entro tre o sei mesi dall’inizio della trattativa.

Come funzionano i sistemi di allerta

L’intero sistema delle procedure di allerta per la crisi d’impresa si basa sulle segnalazioni obbligatorie da parte degli organi di controllo delle società, nonché eventualmente da parte dei creditori pubblici. Sono organi di controllo societari il revisore contabile nonché le società di revisione e spetta loro il monitoraggio dell’assetto organizzativo dell’impresa.

Più nello specifico, gli organi di controllo sono obbligati a segnalare immediatamente all’organo amministrativo qualsiasi indizio fondato di crisi: tale comunicazione deve essere fatta per iscritto e con ricevuta di ricezione. Nella stessa segnalazione è necessario fissare un termine (non oltre i 30 giorni) entro il quale l’organo amministrativo dovrà illustrare le soluzioni individuate.

Se, entro 60 giorni dalla segnalazione, non sarà stata data una risposta esauriente, l’organo di controllo deve ritenere che non ci siano in atto delle misure efficaci per superare lo stato di crisi. Per questo è suo obbligo informare, come anticipato sopra, l’organismo di composizione della crisi. Seguendo questa procedura, l’organismo di controllo viene esonerato dalla responsabilità solidale per eventuali conseguenze pregiudizievoli (eccezion fatta per azioni precedenti alla segnalazione).

Non va però dimenticato che l’obbligo di segnalazione spetta non solo agli organi di controllo, ma anche all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’Agente della riscossione. Nel momento in cui questi enti si trovino a dover gestire un’esposizione debitoria importante nei confronti di un’impresa, la segnalazione è dovuta per legge.

L’accento, dunque, viene posto in modo rilevante sulle procedure di allerta interna, e quindi sulla capacità delle imprese di adottare delle soluzioni efficaci per superare la crisi.

Anche e soprattutto in questi passaggi delicati è fondamentale poter contare su un software per la finanza aziendale che sappia andare al di là della semplice risoluzione delle più classiche problematiche gestionali, configurandosi non come una tradizionale ERP, quanto invece come una vera piattaforma applicativa capace di gestire in modo specifico questa nuova disposizione formativa.

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