L’utilizzo della biometria per il controllo degli accessi è una tematica sempre più attuale, soprattutto in un contesto in cui la sicurezza fisica e digitale è al centro delle strategie aziendali. Tuttavia, l’impiego di dati biometrici comporta anche importanti responsabilità in termini di protezione dei dati personali. Per questo motivo, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha definito regole chiare su quando e come è possibile utilizzare sistemi biometrici nel rispetto del GDPR.
Quando è consentito l’uso della biometria secondo il GDPR
Secondo il provvedimento del Garante Privacy, l’utilizzo della biometria è ammesso solo in specifici contesti, identificati come “aree sensibili”. Queste aree sono considerate tali quando coinvolgono:
- la salute delle persone (es. laboratori medici, ambienti sanitari)
- la sicurezza (es. centrali operative, aree militari, sale server)
- la tutela del patrimonio (es. caveau, data center, silos, archivi riservati)
In questi casi, non è richiesta un’autorizzazione preventiva da parte del Garante, a condizione che l’organizzazione interessata abbia effettuato una valutazione dei rischi e possa dimostrare che l’uso della biometria sia necessario e proporzionato alla criticità dell’ambiente da proteggere.
Il Garante distingue tra due modalità di utilizzo della biometria:
- Modalità di verifica (1:1): l’utente presenta un dato biometrico (ad esempio l’impronta digitale o il volto) che viene confrontato esclusivamente con il proprio template memorizzato su un supporto personale, come una tessera o uno smartphone.
Questa modalità è consentita, in quanto non comporta la creazione di un database centralizzato di dati biometrici. - Modalità di identificazione (1:N): l’utente fornisce un dato biometrico che viene confrontato con una banca dati di più template per determinarne l’identità.
Questa modalità non è ammessa, perché prevede la conservazione e il trattamento massivo di dati biometrici, aumentando significativamente il rischio di furto d’identità o uso improprio dei dati.
Il compito di individuare le aree sensibili spetta al titolare del trattamento, cioè all’azienda o ente che desidera implementare un sistema di controllo di accesso biometrico. Attraverso una valutazione d’impatto (DPIA) e un’analisi dei rischi, il titolare deve stabilire se l’utilizzo della biometria sia giustificato in base alla sensibilità dell’area da proteggere.
È quindi una responsabilità diretta del cliente definire quando il sistema biometrico è proporzionato e necessario per il tipo di accesso che si vuole controllare.
I principali vantaggi della biometria per il controllo accessi
L’adozione di controllo di accesso biometrici, se implementata in modo conforme alla normativa, offre numerosi vantaggi:
- Maggiore sicurezza: l’accesso viene concesso solo a persone autorizzate, rendendo inefficace l’uso fraudolento di badge o codici condivisi.
- Impossibilità di duplicazione: le caratteristiche biometriche sono uniche e non replicabili.
- Tracciabilità e audit: è possibile associare ogni accesso a una persona in modo certo e non contestabile.
- Esperienza utente semplificata: l’identificazione biometrica è veloce e naturale, migliorando l’efficienza degli ingressi.
- Rispetto della privacy: utilizzando la modalità “verifica 1:1” con template locali, si garantisce un trattamento dei dati sicuro e decentralizzato.
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