Gestire al meglio la formazione alla sicurezza sul lavoro è imprescindibile per ogni azienda: si tratta infatti di un vero e proprio investimento a breve, a medio e a lungo termine, il quale permette di cancellare – o di ridurre al minimo – i costi relativi alla non sicurezza lavorativa.

Va infatti sottolineato che i danni in azienda sono correlati al grado di formazione dei collaboratori: maggiori saranno le loro conoscenze, minori saranno gli incidenti, e quindi i costi. Ma quali sono gli aspetti da tenere in considerazione nella gestione della formazione sulla sicurezza e sulla prevenzione dei rischi?

È prima di tutto necessario predisporre un percorso formativo che rispetti in toto gli attuali Accordi Stato Regioni; in secondo luogo, il piano di formazione deve essere adatto alla specifica realtà aziendale, nonché integrato con la particolare valutazione dei rischi.

Formazione e sicurezza: quali sono i percorsi obbligatori per i lavoratori?

La gestione della formazione alla sicurezza sul lavoro è disciplinata dagli Accordi Stato Regioni. Nello specifico, partendo dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e integrandolo con le modifiche relative all’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, va sottolineato che i percorsi formativi per la sicurezza dei lavoratori sono divisi in due moduli distinti.

Il primo è un modulo di formazione generale che è uguale per tutti i settori, e dunque per qualsiasi lavoratore, a prescindere dal settore ATECO di appartenenza. Si tratta infatti di un modulo di quattro ore dedicato a concetti generali di prevenzione e di sicurezza sul lavoro.

A questo primo modulo se ne somma un secondo, stavolta di formazione specifica, il quale deve quindi essere pianificato tenendo in considerazione quelle che sono le peculiari caratteristiche del luogo di lavoro. Questi corsi di formazione alla sicurezza devono dunque essere realizzati a partire dall’analisi dai rischi delle varie mansioni e delle varie procedure di protezione e di prevenzione.

Questo secondo modulo ha una durata variabile in base al settore ATECO dell’azienda: per i settori della classe a rischio basso (come ristorazione e commercio al dettaglio) si parla di un secondo modulo di quattro ore; per i settori a rischio medio (come agricoltura e pubblica amministrazione) di otto ore; per i settori a rischio alto (come edilizia) il secondo modulo ha una durata di dodici ore, così da arrivare a sedici ore totali di formazione.

La formazione alla sicurezza deve avvenire durante l’orario di lavoro?

Partendo dal presupposto fondamentale per il quale i lavoratori sono obbligati a partecipare alla formazione sulla sicurezza impostata dal datore di lavoro (così come indicato dal D. Lgs. n. 81/2008) e che quest’ultimo è obbligato a formare e addestrare a sufficienza i propri dipendenti, non di rado sorge una domanda: quando devono avvenire i corsi sulla sicurezza? Devono essere effettuati all’interno o all’esterno dell’orario di lavoro?

La normativa risponde in modo chiaro: i corsi devono avvenire durante l’orario lavorativo, e in ogni caso non possono comportare ulteriori oneri per i lavoratori. Questo, del resto, ribadisce nuovamente il fatto per cui il personale dipendente non può in alcun modo rifiutarsi di partecipare ai suddetti corsi.


 

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