Il 17 aprile 2025 è stato sancito in Conferenza Stato-Regioni un nuovo Accordo che ridefinisce in modo profondo e sistematico la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, il testo è entrato ufficialmente in vigore lo stesso giorno, dando il via a un periodo di transizione di 12 mesi (24 per alcuni casi specifici) per l’adeguamento da parte di aziende, enti formatori e professionisti.

Questo Accordo rappresenta un vero e proprio punto di svolta: non solo accorpa e abroga gli accordi precedenti (2011, 2012, 2016), ma introduce un sistema più coerente, tracciabile e orientato all’efficacia reale della formazione.

Nuovo Accordo Stato -Regione: cosa prevede e obiettivi

Le principali novità 2025 dell’Accordo Stato Regioni possono essere riassunte in:

  • Introduzione del corso obbligatorio per i datori di lavoro.
  • Formazione prima dell’inizio dell’attività lavorativa:(sono stati eliminati i 60 giorni di tolleranza per la formazione dei lavoratori, stabilendo che la formazione deve essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa
  • Valutazione dell’efficacia della formazione anche sul campo
  • Nuove attrezzature normate (esempio: carroponte, raccogli frutta, caricatori materiali)
  • Tracciabilità e archiviazione documentale obbligatoria per dieci anni
  • Ridefinizione dei soggetti formatori e dei requisiti per docenti e tutor
  • Nuove modalità di erogazione: presenza, videoconferenza sincrona, e-learning, mista.

Anche gli obiettivi dell’Accordo sono chiari. L’intento è duplice: da una parte uniformare e semplificare i percorsi formativi, eliminando sovrapposizioni e ambiguità normative;

Dall’altra rendere la formazione più efficace, attraverso una progettazione più rigorosa, una verifica dell’apprendimento più strutturata e un controllo più attento della qualità.

Molto si è detto e scritto su questa nuova norma, che di fatto è la più importante novità legislativa degli ultimi anni. Procediamo quindi a una descrizione operativa.

Soggetti formatori e modalità di erogazione dei corsi di sicurezza

Le principali novità dell’Accordo Stato-Regioni 2025 in tema di formazione e sicurezza sul lavoro riguardano:

  • L’organizzazione generale dei corsi
  • I percorsi di formazione e aggiornamento
  • Le indicazioni metodologiche e procedurali
  • Il riconoscimento dei crediti formativi
  • Il controllo e monitoraggio delle attività formative

L’Accordo distingue tre categorie di soggetti formatori 1. Istituzionali: Ministeri, INAIL, INL, Università, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa, ecc.

  1. Accreditati: Enti accreditati presso le Regioni o Province Autonome, con almeno tre anni di esperienza documentata (non necessaria per corsi lavoratori, preposti e dirigenti).
  2. Altri soggetti: Fondi interprofessionali, Organismi Paritetici, associazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le loro dirette emanazioni.

Il datore di lavoro può essere soggetto formatore solo per i propri lavoratori, preposti e dirigenti.

I docenti devono essere qualificati secondo il D.I. 6 marzo 2013 e aggiornarsi ogni tre anni con almeno 24 ore di formazione. Per corsi specifici (es. attrezzature o spazi confinati) sono richieste anche competenze pratiche documentate. Ogni corso deve essere accompagnato da:

  • Progetto formativo dettagliato
  • Registro presenze (anche digitale)
  • Verbale della verifica finale
  • Attestato di formazione
  • Fascicolo del corso (da conservare per dieci anni)

La tracciabilità è fondamentale, soprattutto per i corsi in videoconferenza o e-learning, dove è obbligatoria la verifica della presenza attiva (non basta il collegamento tecnico). Sono previste quattro modalità di erogazione:

  1. Presenza: anche sul luogo di lavoro, con possibilità di “break formativi” brevi e pratici.
  2. Videoconferenza sincrona (VCS): equiparata alla presenza, ma con requisiti tecnici stringenti (videocamere sempre attive, tutor, piattaforme certificate).
  3. E-learning (LMS): solo per alcuni corsi, con piattaforme conformi allo standard SCORM.
  4. Modalità mista: alternanza tra le precedenti, ma non nella stessa sessione.

Progettazione e verifica dell’efficacia: la rivoluzione dell’Accordo Stato Regioni 2025

“Il 2025 non deve essere solo un anno di nuove regole, ma un’occasione per cambiare la mentalità sulla sicurezza.” Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana

Due sono le tematiche innovative che rappresentano le novità più rilevanti e strategiche introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni: la progettazione formativa e soprattutto la verifica dell’efficacia della formazione.

Tra le novità dell’Accordo Stato-Regioni 2025 l’obbligo di verificare l’efficacia della formazione nel tempo rappresenta forse il cambiamento più profondo. Non si tratta più solo di “fare un corso” e ottenere un attestato, ma di dimostrare che la formazione ha prodotto un cambiamento reale nei comportamenti lavorativi. Cosa si intende per “efficacia”?

L’efficacia formativa è la capacità del percorso formativo di incidere positivamente sui comportamenti dei lavoratori, migliorando la consapevolezza dei rischi, l’adozione di misure preventive e, in ultima analisi, la riduzione degli infortuni. Come è possibile misurarla? L’Accordo prevede strumenti concreti per valutare l’efficacia:

  1. Check-list di osservazione comportamentale: compilate da preposti o RSPP per monitorare l’applicazione delle buone prassi.
  2. Questionari di autovalutazione: somministrati ai lavoratori per riflettere sul proprio livello di consapevolezza e competenza.
  3. Analisi dell’andamento infortunistico: una diminuzione degli incidenti può essere un indicatore, anche se non esclusivo, dell’efficacia della formazione.

La verifica dell’efficacia non è un evento isolato, ma un processo continuo. Va integrata nella gestione della sicurezza aziendale, con riesami periodici e azioni correttive e dovrà essere collegata da un lato con il progetto formativo o, meglio, con gli obiettivi indicati nel progetto formativo, e dall’altro con il riesame della direzione e/o la riunione annuale dell’art. 35 per le organizzazioni che non sono certificate UNI EN ISO 45001.

Formazione sicurezza 2025: dalla pianificazione alla pratica

Questo nuovo approccio metodologico obbligatorio cerca di trasformare la formazione da obbligo formale a leva strategica per le organizzazioni. La nuova leva, prova a misurare la cultura della sicurezza dell’intera organizzazione con l’obiettivo di formulare un giudizio sulla formazione e sul formatore stesso. La misura fisica, oggettiva di quanto corso e docente siano stati incisivi, avrà un impatto sulla reale vita lavorativa del discente. Una nuova sfida anche per i formatori.

Da ricordare che è un obbligo del datore di lavoro (e quindi non del soggetto formatore o del docente).

Un’altra grande novità è data dall’obbligo di progettare ogni corso in modo strutturato, partendo da un’analisi dei fabbisogni formativi e arrivando alla definizione di obiettivi, contenuti, metodi e strumenti. Vediamo per grandi linee, le fasi della progettazione:

  • Analisi dei fabbisogni: Si parte dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e si identificano le competenze mancanti o da rafforzare. Poi si analizzano contesto, normative, impianti e macchinari a formare un insieme di necessità e bisogni.
  • Profilazione dei partecipanti: i corsi devono essere omogenei per mansioni e rischi.
  • Macro-progettazione: definizione degli obiettivi generali, struttura del corso, durata, unità didattiche.
  • Micro-progettazione: dettaglio di ogni modulo, con obiettivi specifici, metodi didattici, materiali e strumenti di verifica.

Cosa ci si attende e quindi cosa deve contenere il progetto formativo?

  • Obiettivi e risultati attesi (osservabili e misurabili)
  • Articolazione oraria delle unità didattiche
  • Contenuti e argomenti
  • Metodologie didattiche
  • Materiali e strumenti
  • Azioni di tutoraggio
  • Modalità di valutazione dell’apprendimento
  • Modalità di monitoraggio della qualità
  • Misura dell’efficacia (la nuova sfida)

Il progetto formativo è obbligatorio per ogni corso e deve essere archiviato nel fascicolo del corso. È importante, perché garantisce coerenza, qualità e tracciabilità. Una formazione ben progettata è più efficace, più coinvolgente e più facilmente difendibile in caso di controlli o contenziosi.

Un Accordo che segna un prima e un dopo

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 non è solo un aggiornamento tecnico o una revisione normativa, ma è un cambio di paradigma nella formazione per la salute e sicurezza sul lavoro: non più formazione formale e frammentata, ma un sistema integrato, tracciabile e orientato all’efficacia. Per la prima volta, la normativa italiana non si limita a stabilire “quanto” e “cosa” formare, ma si concentra su “come” e “con quale impatto” la formazione debba essere progettata, erogata e valutata. Per organizzazioni e formatori è il momento di aggiornare strumenti, processi e piattaforme, puntando su qualità, digitalizzazione e coinvolgimento attivo del datore di lavoro. Nei prossimi mesi e anni ci accorgeremo delle modifiche normative in diversi modi:

In sintesi, questo Accordo non è solo una norma da rispettare, ma una leva strategica per costruire ambienti di lavoro più sicuri, consapevoli e sostenibili. Chi saprà coglierne il senso profondo non solo eviterà sanzioni, ma contribuirà a un cambiamento culturale di cui il nostro Paese ha urgente bisogno.

Vuoi saperne di più?

Scopri le soluzioni

Taggato come: