Il 4 settembre 2016, ovvero 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 7 luglio.

L’accordo, finalizzato principalmente «alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e di protezione» chiude finalmente il lungo iter legislativo sulla formazione degli RSPP e ASPP iniziato nel 2006, quando venne introdotto il processo di istruzione specialistica di settore.

Questo nuovo accordo, pur abrogando quanto legiferato nel 2006, permette per i prossimi 12 mesi e in via del tutto transitoria l’avvio di corsi di formazione inerenti all’Accordo del 2006.

Ribadita l’importanza dei corsi di aggiornamento

La questione della sicurezza sul lavoro non si esaurisce però in un singolo processo formativo: per una corretta e costante valutazione dei rischi di un’azienda, oltre all’utilizzo razionale e costante di un software per il piano operativo sicurezza, è necessario un continuo aggiornamento dei lavoratori. A questo proposito, l’accordo del 7 luglio sottolinea:

«L’obbligo dell’aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa»

Per questo motivo, nelle intenzioni del legislatore, vanno messi al bando i corsi di carattere generale o di mera riproduzione di argomenti già proposti in precedenza, lasciando invece spazio al trattamento di evoluzioni, innovazioni e applicazioni pratiche. Nel concreto, vengono di fatto eliminati i riferimenti al macrosettore di appartenenza e l’ammontare della durata dei corsi è uguale per tutti.

Anche in questo caso è previsto il ricorso all’e-learning nonché la possibilità di partecipare a convegni e a seminari per il massimo del 50% del monte ore. Nel dettaglio si avranno quindi 40 ore di aggiornamento nel quinquennio per RSSP e 20 ore nel quinquennio per ASPP.

Titoli di studio per l’esonero: nuove possibilità

Uno degli aspetti fondamentali dell’Accordo Stato-Regioni riguarda poi l’introduzione di altri titoli di studio validi all’esonero dai corsi di formazione RSPP e ASPP: nel testo ufficiale vengono infatti elencati nel dettaglio i diplomi di laurea vecchio ordinamento, le attuali classi di laurea specialistica e i corsi universitari specifici che consentono l’esonero per quanto riguarda i moduli A e B.

In totale le classi di laurea riconosciute sono 43: a questo proposito in molti pensano che il nuovo accordo vada a esonerare degli studenti che in realtà, lungo il proprio corso formativo, non hanno mai affrontato esami universitari in materia di sicurezza, così da farli arrivare al modulo C senza nessuna conoscenza di materie antifortunistiche.

Cambiano i moduli

Anche la modalità didattica subisce degli importanti mutamenti: prima di tutto, il percorso formativo RSPP e ASPP viene articolato in 3 moduli, A, B e C. Laddove i moduli A e C rimangono essenzialmente invariati, nel modulo B vanno a convergere tutti i settori produttivi della durata di 48 ore.

Nello specifico, i moduli A e B sono per RSPP e ASPP, mentre il C è solo per la funzione RSPP. Il modulo B, data l’abrogazione di tutti i moduli precedentemente declinati dal B1 al B9, viene ora visto come un corso propedeutico ai moduli di specializzazione, in totale 4: SP1 per agricoltura e pesca (durata di 12 ore), SP2 per cave e costruzioni (16 ore), SP3 per sanità e assistenza sociale residenziale (12 ore) e SP4 per i settori chimico e petrolchimico (16 ore).

Il numero massimo dei partecipanti ai singoli corsi viene limitato a 35 unità (rispetto alle 30 precedenti), obbligate ad una frequenza minima del 90% delle ore previste. Per venire maggiormente incontro ai lavoratori, l’Accordo prevede anche il ricorso alla modalità e-learning.