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Questionari privacy ed obblighi del Responsabile esterno del trattamento

GDPR privacy

Trattamento dei dati personali: quali sono gli adempimenti e come strutturare i contratti di fornitura

La relazione tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è uno degli aspetti giuridici più noti del Reg. (UE) 2016/679. Il Titolare si occupa di definire e determinare i mezzi e le finalità del trattamento, il Responsabile è colui che gestisce, tratta e garantisce i dati personali per conto del primo. 

Il Responsabile del trattamento è spesso un fornitore di servizi che ha accesso ai dati personali del Titolare.

Le due figure sono diffusamente descritte e disciplinate al Capo IV del GDPR dagli artt. 24 al 43. Il rapporto che intercorre tra queste, in osservanza del principio di trasparenza, deve essere di tipo contrattuale; l’eventuale mancanza di questo atto giuridico rappresenta una violazione degli obblighi di documentazione scritta che gravano sul Titolare e che possono determinare l’irrogazione di sanzioni in capo a quest’ultimo.

Il Titolare deve rendere conto, su richiesta, all’Autorità di controllo, delle sue attività e delle sue forme di cooperazione, dichiarando nel registro dei trattamenti “… le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali (art. 30 lett. f)”.

Pertanto, dovrà assicurarsi prima e dopo l’eventuale formalizzazione di un contratto, che il potenziale fornitore abbia idonea competenza in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che sia a conoscenza dei principi della normativa e delle misure di sicurezza da questa prescritte e segua le istruzioni impartite.

Prima: perché il Titolare “ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato” (art.28 comma 1).

Dopo: perché il responsabile “mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi (…) e consenta o contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da lui incaricato” (art. 28 comma 3 lettera h) del GDPR.

Nel documento di nomina, fornire istruzioni è un obbligo. Lo si evince da quel “…rispetto delle legittime istruzioni del Titolare del trattamento” presente nell’ art. 82 comma 2. Queste sono relative alle “misure tecniche ed organizzative” previste dagli art. 32 al 36 e dovranno essere adottate dal Responsabile del trattamento a presidio della gestione dei dati personali. In realtà, entrambi i soggetti sono gravati dall’obbligo di responsabilizzazione e rendicontazione che si concretizza nel mettere in atto misure e comportamenti atti a provare un reale adeguamento alla normativa.

Ad ogni modo, sono proprio quelle istruzioni a creare, spesso, qualche preoccupazione in chi le riceve perché se non puntualmente osservate, il rischio di incorrere in responsabilità contrattuali volte a risarcire, se dimostrato, un eventuale danno cagionato al Titolare, è alto. Pertanto, in applicazione del Considerando 81 e dell’art. 28 del Reg. (UE) 2016/679, il Responsabile, dovrà, per esempio:

– sicurezza del trattamento con riferimento alle best practices di settore

– notifica di violazione dei dati personali all’Autorità di Controllo ed agli Interessati

– produzione di una Valutazione d’Impatto tenendo conto della natura del trattamento e delle – informazioni a disposizione

– adozione di misure necessarie a prevenire, o quantomeno minimizzare, ogni rischio ragionevolmente prevedibile connesso alla distruzione, alla perdita, alla modifica, alla divulgazione non autorizzata o all’accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati condivisi;

Solitamente, le istruzioni sono inviate in forma di allegato al documento di nomina di Responsabile del trattamento esterno e si deve controllare la loro applicazione. Ciò avviene con l’invio di appositi questionari, strutturati per dimostrare il rispetto degli obblighi e contribuire alle attività di revisione realizzate dal titolare.

I questionari contengono domande volte a fotografare la tipologia dei controlli predisposti dal fornitore a presidio del trattamento dei dati personali.

Solitamente contengono domande di tipo giuridico, tecnologico, organizzativo, culturale.
L’analisi delle risposte consente al Titolare di individuare eventuali rischi di trattamento, chiedere approfondimenti scritti, fornire indicazioni su interventi di correzione e se necessario effettuare dei veri e propri audit di verifica con ispezione fisiche nei locali del Responsabile del trattamento esterno.

Gli obiettivi di controllo ed i controlli sui trattamenti dei dati personali sono distinti per tipologia e possono essere effettuati su politiche di sicurezza, ruoli e responsabilità, modalità di gestione delle risorse informatiche, gestione di violazione dei dati, formazione delle persone e molto altro. 

I questionari possono essere di “pre-qualificazione” ovvero proposti prima della sottoscrizione contrattuale, generalmente di servizi, ed hanno lo scopo di verificare la presenza di quelle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e di “mantenimento” per dimostrare il rispetto degli obblighi ovvero delle istruzioni notificate in osservanza del dettato normativo sulla protezione dei dati personali.

In caso di mancato rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare, il responsabile diviene Titolare nella misura in cui non si è attenuto alle istruzioni dello stesso e abbia agito oltre i limiti convenuti e prescritti.

Sarà quindi da valutare il livello delle eventuali non conformità emerse e se queste potranno comportare delle conseguenze sul piano civilistico e considerarle un vero e proprio inadempimento contrattuale. A tal proposito, si ricorda che il documento di nomina sancito dall’art. 28 del GDPR è considerato come un’estensione del contratto di servizi stipulato.

Esemplificando il Responsabile potrebbe rispondere nei casi in cui: 

Nei casi di trattamento, in violazione della normativa GDPR, il Responsabile risponde congiuntamente al Titolare, per il danno cagionato all’interessato, secondo quanto previsto dal diritto al risarcimento dell’art. 82. Infatti, sono previste sanzioni amministrative e penali molto rilevanti, inflitte in funzione delle violazioni accertate (art. 83). Anche il D.lgs. 101/2018 che ha novellato il D.Lgs. 196/2003 (codice Privacy) ha introdotto una nuova fattispecie di sanzioni penali (art. 167-172).

In conclusione, si può affermare che il GDPR non è un adempimento statico o una tantum, ma una norma che impone una continua attività di vigilanza sulle modalità di trattamento dei dati personali da un punto di vista giuridico, informatico, organizzativo e di aggiornamento formativo.


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